11 Gennaio 2022

Come richiedere le agevolazioni prima casa Under 36

Il Decreto Sostegni Bis ha previsto l’introduzione di alcune novità in merito alle agevolazioni per l’acquisto di una prima casa, destinate ai giovani under 36

Si tratta, come vedremo, di un bonus che va ad aggiungersi alle già esistenti agevolazioni per la richiesta di un mutuo rivolte ai giovani entro i 35 anni di età, ma con alcune differenze. 

Vediamo, quindi, cosa prevede la norma, in cosa consiste il bonus prima casa Under 36, come funziona, chi può richiederlo e in quali modalità.

Cosa prevede il Decreto Sostegni Bis

Il Decreto Sostegni Bis (D.L. 25 maggio 2021, n. 73), prevede l’esonero dal pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali per l’acquisto della prima casa.

Questo esonero si applica anche al trasferimento o la costituzione di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione di immobili che abbiano i requisiti di “prima casa”, a favore di soggetti che non abbiano ancora compiuto i 36 anni di età con un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Quali immobili possono usufruire del bonus prima casa Under 36?

Il Decreto Sostegni Bis fa esplicito riferimento agli atti di acquisto di abitazioni per le quali ricorrono i requisiti di prima casa, ovvero:

  • A/2 (abitazioni di tipo civile);
  • A/3 (abitazioni di tipo economico);
  • A/4 (abitazioni di tipo popolare);
  • A/5 (abitazione di tipo ultra popolare);
  • A/6 (abitazione di tipo rurale);
  • A/7 (abitazioni in villini);
  • A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

Sono esclusi, quindi, gli immobili di categoria catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).

I benefici si estendono anche per l’acquisto delle pertinenze dell’immobile principale – limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria e destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato – classificate o classificabili nelle categorie catastali: 

  • C/2 (magazzini e locali di deposito); 
  • C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse);
  • C/7 (tettoie chiuse o aperte). 

La norma si applica anche quando la cessione delle case di abitazione con i requisiti di prima casa avvenga da parte di un’impresa.

3. Chi ha diritto alle agevolazioni fiscali?

Come accennato prima, le agevolazioni fiscali previste dal decreto Sostegni bis sono rivolte esclusivamente a soggetti in possesso di due requisiti

  • età inferiore ai 36 anni nell’anno in cui avviene il rogito; 
  • reddito ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Insomma, la platea di soggetti che possono usufruire di queste agevolazioni consiste in giovani under 36 con redditi medio bassi

A questi requisiti si aggiungono quelli già previsti per le agevolazioni prima casa under 35, ovvero:

  • il soggetto deve avere o stabilire la propria residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune in cui si trova l’immobile;
  • il soggetto deve dichiarare, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
  • il soggetto deve dichiarare, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”. In caso contrario, è necessario vendere l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

4. Cosa succede per chi acquista da impresa?

Il Decreto Sostegno Bis prevede un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta all’impresa in relazione all’acquisto.

Questo credito d’imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito. 

Questo credito d’imposta può essere: 

  • portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  • utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato;
  • utilizzato in compensazione tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6928” (istituito con la risoluzione n. 62/2021);
  • esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.

5. L’esenzione fiscale vale anche per i mutui?

È prevista l’esenzione dall’imposta sostitutiva, stabilita nella misura dello 0,25%, per i finanziamenti erogati per l’acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili ad uso abitativo relativi alle abitazioni prima casa. 

La sussistenza dei requisiti per godere delle agevolazioni fiscali deve essere dichiarata dal mutuatario.

6. Fino a quando sarà possibile usufruire delle agevolazioni e quando decadono?

Le misure si applicano agli atti stipulati dalla data di entrata in vigore del decreto legge, ovvero il 26 maggio 2021, e fino al 30 giugno 2022.

La norma prevede la decadenza delle agevolazioni per l’acquisto di una prima casa nei seguenti casi: 

  • dichiarazione mendace;
  • alienazione dell’abitazione prima di 5 anni non seguita dal riacquisto entro l’anno; 
  • mancata alienazione entro l’anno dall’acquisto della precedente prima casa. 

Se vengono meno i presupposti per godere delle agevolazioni prima casa

  • l’imposta di registro dovrà essere pagata nella misura del 9%; 
  • dovranno essere pagate le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna, oltre all’applicazione di interessi e sanzioni;
  • l’imposta sostitutiva sul finanziamento sarà applicata nella misura del 2%.

8. Cosa succede se non si rispettano i requisiti di età e di reddito previsti dalla legge?

Laddove l’Agenzia delle Entrate riscontri l’insussistenza degli altri requisiti previsti come l’età, il valore ISEE o il periodo temporale di validità delle agevolazioni, dovranno essere corrisposte le imposte dovute, più sanzioni e interessi. 

In questo caso, però, non essendo venuti meno i requisiti e le condizioni per l’applicazione dell’agevolazione prima casa, l’imposta di registro sarà pagata nella misura del 2% e l’imposta sostitutiva per il finanziamento nella misura ordinaria dello 0,25%.

Come fare domanda per le agevolazioni prima casa Under 36?

Come spiegato sul sito della Consap, la richiesta per accedere alle agevolazioni prima casa Under 36 deve essere inoltrata alle banche o agli intermediari finanziari aderenti all’iniziativa, e non direttamente all’ente. Qui trovi l’elenco. 

L’istituto di credito ha la facoltà di concedere o meno il mutuo e il ricorso alla garanzia del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa.

Le banche si impegnano a non chiedere ai mutuatari garanzie aggiuntive, oltre all’ipoteca sull’immobile e alla garanzia fornita dallo Stato.

Quale modulo presentare alle banche aderenti?

Per accedere al Fondo con la garanzia del 50% è necessario presentare un modulo, contestualmente alla richiesta di mutuo, disponibile presso l’istituto di credito al quale ci si rivolge, allegando un documento di identità.

Per accedere al Fondo con la garanzia dell’80%, la domanda potrà essere presentata ad una delle banche aderenti all’iniziativa a partire dal 30° giorno dall’entrata in vigore del Decreto sostegni bis e fino al 30 giugno 2022, allegando una dichiarazione ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Cosa prevede il modulo di accesso al Fondo?

Il modulo di accesso al Fondo, da compilare e presentare alla banca aderente, prevede tre tipologie di acquisto:

  • Acquisto;
  • Acquisto con interventi di ristrutturazione con accrescimento dell’efficienza energetica;
  • Acquisto con accollo da frazionamento (da costruttore).

Come vedi, in ogni caso la richiesta di mutuo deve essere finalizzata all’acquisto di un immobile ad uso abitativo

Quanto tempo bisogna attendere per una risposta?

Consap comunica alla banca l’ammissione alla garanzia entro 20 giorni.

La banca entro 90 giorni comunica a Consap il perfezionamento del mutuo garantito, o la mancata erogazione del mutuo. Ricordiamo che la banca non è obbligata ad accettare la richiesta di mutuo, e può decidere se erogarlo o meno. 

È sempre possibile chiedere alla banca la documentazione attestante l’avvenuto invio della domanda a Consap.

Conclusioni

Se rientri nella platea di destinatari di queste misure, e sei interessato ad acquistare una casa da adibire ad abitazione principale, ti consigliamo di parlare con un nostro esperto, che sarà ben lieto di darti tutte le indicazioni del caso. 

Ti aspettiamo in filiale.

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